23 minuti, Dott.ssa. Francesca Mencarelli, 22/03/2022
In tema di affidamento del figlio minore, la legge n. 54 del 2006 ha introdotto nel nostro
ordinamento il diritto alla c.d. bigenitorialità, in base al quale il Giudice dovrà valutare
prioritariamente la possibilità di un affidamento condiviso dei figli a seguito della separazione
personale dei coniugi e quindi della convivenza tra i genitori come soluzione primaria, lasciando ai
soli casi di particolare eccezionalità l’affidamento c.d. monogenitoriale o esclusivo (art 155 bis
c.c.).
Con le ultime modifiche apportate dal recente D.lgs. n. 154/2013 viene introdotto l’art.
337-ter c.c. per cui: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” il quale conferma il
ruolo residuale dell’affidamento esclusivo del minore che il Giudice può disporre “qualora ritenga
con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all’ interesse del minore” (art. 337 – quater
c.c.).
Tali disposizioni impongono dunque al Giudice di valutare in via prioritaria la possibilità
che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, in modo da garantire alla prole il
“mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
Nel medesimo modo viene riconosciuta ai genitori la possibilità di opporsi all’affidamento
condiviso del minore per richiederne, al contrario, l’affidamento esclusivo, nel caso in cui
l’affidamento ad entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole per il minore.
Disposto l’affidamento esclusivo in capo ad uno dei genitori, pur esercitando questi la
responsabilità genitoriale in via principale, non viene comunque meno il ruolo dell’altro genitore,
il quale conserva il diritto ed anche il dovere di vigilare sulla cura, educazione e sull’istruzione dei
propri figli.
Al genitore non affidatario è, dunque, riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice ove
ritenga che siano state assunte nei confronti dei figli, decisioni “pregiudizievoli ai loro interessi”
morali e sociali, a riprova del permanere in capo ad entrambi i genitori delle decisioni di maggiore
interesse per i figli. Pertanto, ove tra i due genitori vi siano contrasti su questioni rilevanti per il
minore, ciascuno può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene
più idonei.
Spetterà poi al Giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio, a suggerire le
determinazioni che ritiene più utili nell’interesse della prole e dell’unità familiare. Il genitore non
affidatario esercita quindi una sorta di funzione “monitoria” sull’operato dell’altro genitore, la cui
responsabilità non si “perde totalmente”, ma viene solo “limitata” dal Giudice decidente, nel caso
in cui sussistano particolari motivi che lo abbiano portato a ritenere l’affidamento condiviso
dannoso per la prole.
Per altro, non avendo il legislatore tipizzato le circostanze ostative all’affidamento
condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del singolo Giudice nel caso
concreto, il quale sarà chiamato ad adottare un “provvedimento motivato” per giustificare, in via
eccezionale, l’affidamento esclusivo.
Pertanto “Il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore,
non determina automaticamente – nel caso di rilevante conflittualità tra le parti in causa – una situazione di
conflitto di interesse tra genitori e figli” (Cassazione Civile, Sezione I, n. 1295724, maggio 2018; idem ex
multis Cassazione Civile, Sezione I, n. 27, 3 gennaio 2017.)
Va considerato che la giurisprudenza maggioritaria si è assestata nel condividere la
posizione della dottrina, pressoché unanime, in relazione alla inadeguatezza, ai fini dell’affido
esclusivo, dell’esistenza di un mera situazione di conflitto tra i genitori del minore, poiché, il
permanere di un clima di tensione, anche aspra, a seguito di una separazione, seppur dannosa per
l’educazione del minore, non può di per sé ostacolare l’ applicazione di un sistema di affidamento
che la legge privilegia, ”è evidente che se fosse sufficiente invocare l’ esistenza di un contrasto tra i genitori
verrebbe totalmente frustrata la volontà della legge, certo essendo che non esiste, in pratica, separazione personale dei
coniugi non accompagnata da dissapori reciproci tra di loro”.
Si è giunti dunque a ritenere che “[…] l’esclusione dall’affidamento condiviso possa avvenire solo per
carenze di un genitore e non per una esasperata litigiosità fra i genitori, dato che altrimenti sarebbe fin troppo facile
pervenire all’affidamento monogenitoriale […]”. (Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, decreto del 27
maggio 2008).
Occorrerà, viceversa, che risulti nei confronti di uno dei due genitori,” una sua condizione di
manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile
contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza…)”.
Sarà dunque opportuno prediligere un affidamento esclusivo ove sussista una situazione
familiare di gravità tale da rendere impossibile un affidamento congiunto dei figli minori senza
che questi possano patire gli effetti negativi e pregiudizievoli delle condotte di uno dei genitori;
sorretta, dunque, da una motivazione “non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma
anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale
prioritario di affidamento” (Cassazione Civile Sezione I, n. 16593, 18 giugno 2008).
L’affido super esclusivo
Secondo la legge, nel caso in cui uno dei due genitori risulti inadeguato al compito da
dover svolgere o totalmente disinteressato alla vita morale e materiale del minore, si potrà
richiedere il c.d. affido super-esclusivo.
Tale modalità “alternativa e ulteriore” di affidamento, trova presupposto nell’art. 337 –
quater c.c., introdotto dal D.lgs. n. 154/2013, attraverso il quale, in particolare i Giudici del
Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 20 marzo 2014 hanno per la prima volta superato la
monolitica e tradizionale disciplina dell’affido esclusivo, stabilendo che “l’inidoneità di uno dei
genitori, assente dalla vita del figlio, inadempiente all’obbligo di mantenimento, violento e irreperibile giustifica
l’affido c.d. super esclusivo nell’interesse del minore”.
Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, sarà tuttavia tenuto a
contribuire al mantenimento del figlio; ciò trova risposta nel fatto che è un dovere legato alla
filiazione biologica, quello di mantenere la prole messa al mondo, altrimenti si farebbe gravare
tale onere solo sull’altro genitore e non sarebbe giusto che i costi spettino solamente ad uno dei
due e non ad entrambi in modo equo.
È la centralità dell’interesse del minore e della sua primaria cura, che ha portato gran parte
della giurisprudenza nostrana a propendere per questa “terza” forma di affidamento del minore,
nella quale, in presenza di una “grave inadeguatezza” di uno dei genitori o un suo totale
disinteresse nei confronti dello stesso, la responsabilità genitoriale, anche per questioni
fondamentali per la vita del figlio ( salute, istruzione, educazione ecc..), è in via esclusiva esercitata
dal genitore affidatario, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli
stessi. Egli potrà, dunque, in qualità di unico genitore “presente” adottare decisioni anche senza
il consenso dell’altro genitore. (Tribunale di Roma, ord. del 16 giugno 2017; ex
multis, Tribunale di Salerno, ord. del 14 febbraio 2020).
La giurisprudenza, dunque, facendo leva sulla clausola di riserva di cui al 3 comma dell’art.
337 – quater c.c. (“salvo che non sia diversamente stabilito“) è giunta a permettere al genitore affidatario
di assumere autonomamente tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle
questioni di maggiore importanza, in deroga alla regola di base della condivisione genitoriale nelle
scelte di significativo interesse per i figli, che nel regime esclusivo tradizionale sono comunque
lasciate all’accordo di entrambi i genitori.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “può essere disposto l’affido esclusivo
rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell’altro genitore a
“sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori”.
Difatti, come sancito dall’art. 333 c.c., quando un genitore viola o trascura i doveri di
responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave nocumento per il figlio
minore, il giudice può adottare provvedimenti fino a disporre l’allontanamento dalla residenza
familiare del genitore inadeguato, che, nel caso, maltratta o abusa del minore, senza tuttavia
pronunciare la decadenza genitoriale dell’altro genitore.(Cass. civ., sez. I, ord. n. 29999 del 31
dicembre 2020).
Con tale recente pronuncia, la Corte ha confermato l’affidamento c.d. super esclusivo,
dopo aver accertato, in giudizio, il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori,
connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento
di uno solo dei genitori.
Dunque, tale soluzione un po’ “estrema” potrà essere adottata in tutti quei casi in cui uno
dei due genitori si dimostri inadeguato al proprio ruolo e, addirittura, risulti essere violento
con i figli. Non sono mancati però i casi in cui tale forma di affido è stata applicata, ad esempio,
quando il figlio si rifiuti categoricamente di vedere il genitore non affidatario, quando questi è
totalmente disinteressato al suo mantenimento o anche quando questi abusi di sostanze
stupefacenti. O ancora, la lontananza materiale del padre, la sua irreperibilità o la
indisponibilità nei confronti della madre, sono tutti elementi valutati dal Giudice del caso, per
deporre a favore di un affidamento definito “super esclusivo” come da alcuni definito,
affidamento monogenitoriale di tipo “blindato”.
Da ultimo, il Tribunale di Velletri si è pronunciato a favore dell’affidamento super-
esclusivo in capo alla madre la quale aveva denunciato al Tribunale il totale disinteresse del padre
per la cura, educazione e mantenimento del figlio minore sin dalla sua nascita e protratto per oltre
diciassette anni (Trib. Velletri, decr. n. 234, 13 gennaio 2021). Di fatto, la totale mancanza di
collaborazione nelle scelte di maggior interesse per il figlio ha portato l’organo Giudicante a
disporre tale forma di affidamento esclusivo ai sensi dell’art. 337 – quater c.c., in quanto ha
ritenuto che “l’affidamento all’altro genitore era contrario all’interesse del minore”.
Alla luce di quanto detto, possiamo trarre le seguenti conclusioni.
Che l’ordinamento italiano consideri la famiglia come elemento cardine e essenziale della
società appare fuor dubbio, ma, ove vi siano gravi e delicate situazioni che possono mettere a
repentaglio l’equilibrio del minore, sarà, dunque, legittima la richiesta di un affido esclusivo
“rafforzato” da parte di uno dei due genitori quale unico modo per assicurare ed accrescere il
benessere fisico e psicologico della prole.
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